CONTO TERMICO

Agevolazioni Fiscali

Con gli incentivi statali entrare nel mondo del solare termico non è mai stato così conveniente!

  • CONTO ENERGIA TERMICO 2014
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    Una grande novità, con la modalità di accredito che avviene da parte del GSE direttamente sul C/C bancario del beneficiario, in rate annuali costanti, per la durata dell’incentivo.

Il Conto Energia Termico, Decreto 28 dicembre 2012 recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2013 del 2 gennaio 2013.

Il decreto destina degli incentivi* per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e/o la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica per i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni.

* Contributi in conto impianto, esenti IVA e non assoggettati a ritenuta del 4%

 

Il Conto Energia Termico è applicabile a tutti gli interventi realizzati a partire dal 3 gennaio 2013 e non ha una scadenza programmata.
In particolare è incentivabile la realizzazione di Impianti Solari Termici su edifici esistenti* (per una superficie massima di 1000 m2).
*Nei nuovi edifici soggetti agli obblighi del D.Lgs. 28/11 gli impianti solari termici accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

 

 

  • DETRAZIONI FISCALI AL 65%

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Il solare termico è utile al futuro di tutti.
Chi lo sceglie, infatti, viene sostenuto dalle amministrazioni pubbliche attraverso la riduzione della spesa fiscale.

La Legge Finanziaria del 2007 (legge 27/12/2006 n. 296) ha introdotto delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Lo scopo di questi incentivi fiscali (detrazione 65% della spesa totale sostenuta), è quello di agevolare gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica di case, abitazioni ed edifici. I contribuenti possono quindi usufruire di una detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’IRES(Imposta sul Reddito delle Società) del 65% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari termici o per interventi migliorativi dell’efficienza energetica dell’edificio.

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (meglio conosciuta come Legge Finanziaria 2007), integrata e modificata anche da successivi provvedimenti normativi, citava, al comma 346, incentivi per l’installazione di collettori solari termici.

 

Legge 27/12/2006 n. 296. Comma 346. “Detrazione per l’installazione di pannelli solari”

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Successivamente il D.M. 19/02/2007, il cosiddetto “Decreto Edifici”, ha definito i dettagli e le modalità con cui era possibile ottenere le detrazioni.

 

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007 n. 244) ha poi prorogato gli incentivi fino al 31/12/2010, introducendone di nuovi.

Con la Legge 13/12/2010 n. 220, meglio conosciuta come Legge di stabilità 2011, le detrazioni fiscali del 55% per l’installazione di pannelli solari termici sono state prorogate fino a tutto il 2011 e non sono state apportate modifiche ai requisiti tecnici necessari. È però stato aumentato il numero di anni del periodo di detrazione fiscale (da 5 a 10 anni, a partire della denuncia dei redditi dell’anno in cui si sono effettuati i lavori).

 

Il Decreto Salva Italia del Governo Monti (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha poi prolungato fino al 31 dicembre 2012 la validità del bonus del 55% alle stesse condizioni e ha aggiunto tra gli interventi che possono godere dell’agevolazione anche la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

Chi può usufruire degli incentivi per l’installazione dei pannelli solari per acqua calda?

Possono usufruire della detrazione fiscale del 65% sia le persone fisiche che leimprese o gli enti (in questi ultimi due casi solo per quanto riguarda l’installazione di pannelli solari su beni strumentali all’esercizio dell’attività).

 


• Cosa si può detrarre?
Possono essere detratte tutte le spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, incluse le spese per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione dell’impianto.


• Requisiti per le detrazioni fiscali del 65%
Le detrazioni riguardano le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali oppure per il riscaldamento di piscine o strutture sportive, di case di cura o ricoveri, scuole o università. Possono essere detratte, nella misura del 65%, le spese di fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, le opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento.

I requisiti sono:

• pannelli solari termici e bollitori devono avere garanzia di almeno 5 anni
• gli accessori e componenti elettrici utilizzati per installare l’impianto devono avere almeno 2 anni di garanzia
• i pannelli solari termici devono essere conformi alla norma UNI EN 12975 o UNI EN 12976 (la certificazione di qualità deve essere rilasciata da un laboratorio accreditato)
• l’installazione dell’impianto solare termico deve essere eseguita nella piena conformità di quanto riportato sui manuali di installazione dei vari componenti dell’impianto

Si possono ottenere le detrazioni fiscali anche nel caso in cui di pannelli solari autocostruiti. In questo caso specifico (come stabilito dalle nuove disposizione del D.M. 06/08/2009), il beneficiario deve avere ottenuto un attestato partecipazione ad uno specifico corso di formazione per installazione di pannelli solari.


• A quanto ammonta la detrazione?
È possibile detrarre il 65% delle spese totali fino a un massimo di 60.000 euro, corrispondenti a una spesa di 109.090,90 euro.


• Come usufruire della detrazione fiscale del 65%?
L’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) permette di compilare e inviare la dichiarazione di detrazione fiscale sul sito web http://finanziaria2011.enea.it/.

 

  • PER IL SOLARE TERMICO, NORMATIVE ED OBBLIGHI
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    Come la tecnologia solare può soddisfare l’obbligo del 20% dei consumi di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento nei nuovi edifici e nelle grandi ristrutturazioni

Dal 31 maggio 2012, secondo quanto previsto dall’Articolo 11 e dall’Allegato 3 del Dlgs n.28/2011, i consumi per “riscaldamento e raffreddamento” degli edifici nuovi e di quelli sottoposti a rilevanti opere di ristrutturazione devono essere coperti tramite fonti rinnovabili per almeno il 20% del totale.
Esaminiamo ora i dettagli normativi e tecnici di tale obbligo, analizzando anche il possibile contributo che la tecnologia del solare termico può dare al suo soddisfacimento.

 

Di quale obbligo si tratta?
Il decreto prevede l’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura di una percentuale minima dei fabbisogni di calore, elettricità e raffrescamento.

 

Qual è il campo di applicazione dell’obbligo?
L’obbligo si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante - Art. 11, comma 1.
Per “edificio di nuova costruzione”, si intende un edificio per il quale la richiesta del relativo titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 2010) - Art. 2, comma 1, lettera “n”.
Per “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, si intende un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria - Art. 2, comma 1, lettera “n”.

 

Quali fonti rinnovabili possono essere impiegate per soddisfare l’obbligo?
Il decreto definisce “energia da fonti rinnovabili” l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas - Art. 2, comma 1, lettera a.

 

Cosa accade se l’obbligo non viene rispettato?
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio - Art. 11, comma 3.

 

Le Regioni possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal decreto in materia di obbligo?
Le leggi regionali non possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal Decreto, ma possono prevedere norme più restrittive. Un’opzione prevista esplicitamente dal decreto è quella di prevedere percentuali minime di copertura più alte rispetto a quelle previste dal decreto - Art. 11, comma 1.

Per fare un altro esempio, potrebbero estendere il campo di applicazione anche alle ristrutturazioni degli impianti termici esistenti.

Le Regioni e le Province Autonome, inoltre, possono prevedere che le percentuali minime debbano essere assicurate, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria - Art. 11, comma 6.

 

 

Un “impianto obbligato” può accedere a incentivi?
Gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi stessi. Resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione - Art. 11, comma 4.

Diversamente da quanto avveniva prima della pubblicazione del Decreto, i certificati bianchi sono considerati a tutti gli effetti incentivi e quindi anche ai certificati bianchi si può accedere solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto dell’obbligo.

I progetti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5% - Art. 12, comma 1.

 

Ci sono dei requisiti tecnici specifici da rispettare?
Il decreto non prevede specifici requisiti tecnici per gli impianti che devono soddisfare l’obbligo.

Per quanto riguarda il posizionamento sui tetti degli edifici, il decreto richiede che i pannelli solari termici o fotovoltaici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda - Allegato 3, comma 4.

 

 

Quali sono le percentuali minime obbligatorie?
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e di percentuali, crescenti nel tempo (20%, 35% e 50%, si veda sotto per i tempi di entrata in vigore degli obblighi), della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Per gli edifici pubblici, tali obblighi sono incrementati del 10% - Allegato 3, comma 6.

 

 

Quando entrano in vigore gli obblighi?
- L’obbligo di copertura del 50% dei consumi di acqua calda sanitaria
è entrato in vigore a partire dal 30 settembre 2011.
- L’obbligo di copertura del 20% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento
è entrato in vigore il 31 maggio 2012.
- L’obbligo di copertura del 35% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento
è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
- L’obbligo di copertura del 50% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 - Allegato 3, comma 1.

 

 

Entro quando gli enti locali si devono adeguare?
Le Regioni e i Comuni sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni entro 180 giorni (quindi entro il 25 settembre 2011) dalla data di entrata in vigore del decreto. Decorso tale termine, l’obbligo si ritiene comunque valido e operativo - Art. 11, comma 7.

 

 

Quando, a quali condizioni, in quali situazioni, zone e/o edifici, l’obbligo non si applica o si applica solo parzialmente?
Ristrutturazione dell’impianto termico esistente: diversamente da quanto previsto dal D. Lgs. 311/06, l’obbligo non si applica alla semplice ristrutturazione di impianti termici esistenti (si veda anche il paragrafo “Le Regioni possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal decreto in materia di obbligo?”).

Centri storici: nelle zone “A”, previste dal DM 2 aprile 1968, n. 1444, le percentuali minime di copertura dei consumi sono ridotte del 50% - Art. 11, comma 1.(zone A: “Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi” – art. 2)

Edifici vincolati o situati in aree vincolate: sono esentati dall’obbligo, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici, gli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici – Art. 11, comma 2. (Si tratta delle seguenti tipologie di immobili ed aree di notevole interesse pubblico: • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici)

Impossibilità tecnica: si riferisce a tutti quei casi in cui il progettista verifichi una eventuale impossibilità tecnica ad ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi. In questo caso, l’impossibilità tecnica deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del DPR 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili - Allegato 3, comma 7. Per lo schema di relazione tecnica si veda l’Allegato E della Legge 10/91.

Edificio allacciato a una rete di teleriscaldamento: se la rete di teleriscaldamento copre l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso, l’obbligo non si applica - Allegato 3, comma 5.

Specifica configurazione tecnica: con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia termica, il decreto esplicita che gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento - Allegato 3, comma 2.

 

 

Gli obblighi sui fabbisogni termici devono essere necessariamente soddisfatti tramite una sola fonte rinnovabile o una sola tecnologia?
L’obbligo può essere soddisfatto tramite una combinazione di fonti energetiche e soluzioni tecnologiche che, sommate, siano in grado di raggiungere le percentuali minime richieste. Un impianto solare termico, ad esempio, potrebbe essere accoppiato a una pompa di calore, a una caldaia a condensazione, o a una caldaia a biomasse.

 

 

Il solare termico per soddisfare l’obbligo del 20%
Grazie agli standard energetici minimi obbligatori previsti per i nuovi edifici, i consumi medi per riscaldamento e raffrescamento degli stessi saranno sensibilmente più contenuti rispetto al passato. Ciò consente alla tecnologia del solare termico di esprimere tutta la sua potenzialità coprendo, anche con una superficie di collettori non eccessiva, la quota di consumi prevista dall’obbligo, come si evince dai valori riportati in tabella. I risultati riassunti nel seguito sono riferiti a una casa monofamiliare con superficie calpestabile di 100 m2, con classe energetica tra B e C, sita in diverse località italiane.

 

 

Sito  Milano Firenze  Napoli
Fabbisogno energetico totale(acqua calda sanitaria + riscaldamento ambienti + raffrescano)(kWh/anno) 10.500 9.500 8000
Obbligo del 20% (kWh/anno) 2.100 1.900

1.600

 

Superficie di solare termico necessario (m2) 6 4 3
Costo di investimento necessario (€) 8.000 5.000 4.000

 

 

Si vede, quindi, come un impianto solare termico sia in grado, in diverse zone climatiche, di soddisfare l’obbligo con un costo per singola abitazione piuttosto contenuto. Un calcolo simile vale per le unità abitative site in condomini, a patto di verificare la disponibilità della superficie necessaria all’installazione sulle coperture del fabbricato.

 

Fonte [PleionSolare]

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